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Normativa
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Chi utilizza per la propria impresa programmi software clonati abusivamente compie un reato che può avere gravi conseguenze per l'azienda o per l'utente finale.

È dal primo gennaio 1993 che la legislazione italiana tutela il software:  il  DPR n.518, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31/12/92, che ha recepito la Direttiva CEE 91/250 in materia di tutela giuridica del software, ha infatti introdotto  una serie di fondamentali modifiche all'originaria legge sul Diritto d'Autore n.633 del 1941.

In seguito, la tutela del software è stata ulteriormente rafforzata dalla legge 248 del 2000  in vigore dal 19 settembre 2000, con l'obiettivo di contrastare in modo più energico la creazione, la distribuzione e l'utilizzo illegale di copie di opere dell'ingegno e dunque anche del software.

Proprio per quanto attiene la tutela dei programmi per elaboratore, l'art. 171-bis sanziona penalmente coloro che violano la legge con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da lire 5 milioni a 30 milioni di vecchie lire. Inoltre la legge prevede a favore del titolare dei diritti azioni civili più incisive e una sanzione amministrativa pecuniaria per chi acquista software non originale.

Quest’anno poi, con il Decreto legislativo n. 68 del 9 aprile 2003, il legislatore ha definitivamente recepito le indicazioni contenute nella Direttiva 29/2001/CE sull’armonizzazione della disciplina del diritto d’autore, innovando la legislazione in materia: il decreto introduce novità sui sistemi anticopia e definisce le sanzioni per chi riproduce un’opera evitando tali sistemi di protezione.

 

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